Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola

Autori

  • Arianna Thiene

DOI:

https://doi.org/10.15160/2038-1034/1949

Parole chiave:

minori stranieri non accompagnati, tutore volontario, diritto all’istruzione, scuola

Abstract

A fronte dello sviluppo esponenziale del fenomeno migratorio l’Italia si è distinta, nello scenario europeo, per essere stata il primo Paese ad approvare una disciplina specifica per l’accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati (l. 7 apr. 2017 n. 47). Punto di partenza esplicito della normativa, illuminata dal principio – da tempo consolidato nelle Convenzioni internazionali e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – del best interest of the child, è la piena parità con i minori di cittadinanza italiana nella titolarità dei diritti (art. 1). In quest’ottica la legge non si limita a promuovere importanti ed efficaci misure di sostegno e tutela, ma riconosce espressamente ai fanciulli migranti soli tutta una serie di diritti, tra questi il diritto all’istruzione. L’art. 14 della l. 47/2017 stabilisce che, fin dal momento dell’inserimento nelle strutture di accoglienza, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno attivare misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, che prevedano l’utilizzo dei mediatori culturali. Le Scuole vengono così investite in modo ufficiale di un ruolo importante nel processo di inclusione finalizzato a realizzare un’ugua­glianza nella diversità; sono pertanto tenute ad adottare strategie specifiche al fine di garantire una crescita armoniosa della personalità di questi ragazzi, vulnerabili tra i vulnerabili. In questo percorso, ispirato a solidarietà e altruismo, sarà fondamentale valorizzare la dimensione relazionale tra le persone coinvolte nella vita del minore: dirigenti scolastici, insegnanti, tutori volontari, famiglie affidatarie, servizi sociali.

 

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Pubblicato

19-11-2018

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