La semantica giuridica della responsabilità genitoriale
DOI:
https://doi.org/10.15160/2038-1034/1896Parole chiave:
responsabilità genitoriale, potestà genitoriale, interesse del minore, diritti del minore, capacità di discernimentoAbstract
Nel 2013 il legislatore ha sostituito, in tutto l’ordinamento giuridico, la categoria della “potestà genitoriale” con quella della “responsabilità genitoriale”. Al di là delle perplessità manifestate in dottrina rispetto a questa scelta, secondo alcuni non del tutto aderente alle direttive impartite dalla legge delega, il mutamento categoriale ha senz’altro recepito – e, nello stesso tempo, avviato – un’evoluzione dell’ordine giuridico dei rapporti genitori-figli di straordinario impatto sistematico e sistemico. Segnatamente, il senso e il significato della responsabilità genitoriale non si riducono a una semplice specificazione del contenuto della potestà, ovvero della situazione giuridica soggettiva tradizionalmente legata al potere dei genitori sui figli minorenni; ma oltrepassano lo schema di tale figura dogmatica, inserendosi nella dimensione della cura dell’interesse del figlio nell’ordine dei suoi diritti fondamentali. Questo contenuto, di carattere essenzialmente relazionale, si ravvisa rispetto a ogni diritto riconosciuto al figlio, per il cui esercizio il “responsabile” deve agire in funzione della realizzazione dell’interesse. Tale profilo funzionale costituisce, quindi, il parametro di valutazione dell’agire dei genitori, presidiato dal sistema delle autorizzazioni per quanto concerne gli atti patrimoniali e dal sistema degli strumenti di protezione per quanto riguarda la realizzazione dei diritti di natura personale. Al figlio dovrà essere riconosciuto uno spazio di autodeterminazione tanto superiore quanto più è certa la sua capacità di discernimento, la quale sostiene la cifra dell’identità, che presidia l’esercizio dei diritti personali.